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Articolo 32 RGPD – Sicurezza del trattamento

1.   Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2.   Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3.   L’adesione a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.


Domande frequenti sull’articolo 32

+Quali misure di sicurezza richiede il GDPR?
L’articolo 32 richiede misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, comprese pseudonimizzazione, cifratura, riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza.
+La cifratura è obbligatoria secondo il GDPR?
La cifratura non è strettamente obbligatoria, ma l’articolo 32 la cita come esempio di misura adeguata. Le organizzazioni devono scegliere misure proporzionate al rischio del loro trattamento.
+Come si valuta il livello di sicurezza adeguato?
Le organizzazioni devono soppesare lo stato dell’arte, i costi e la natura e i rischi del trattamento, attuando misure che riducano il rischio per le persone a un livello accettabile.

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