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Articolo 48 RGPD – Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione

Le sentenze di un’autorità giurisdizionale e le decisioni di un’autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l’Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.


Domande frequenti sull’articolo 48

+Cosa dice l’articolo 48 del GDPR sulle decisioni giudiziarie straniere?
L’articolo 48 prevede che una sentenza o decisione di un’autorità di un paese terzo che imponga un trasferimento è riconosciuta solo se basata su un accordo internazionale, come un trattato di assistenza giudiziaria reciproca.
+Un’azienda può consegnare dati dell’UE ad autorità straniere?
Non sulla sola base di una decisione giudiziaria straniera. La comunicazione deve basarsi su un accordo internazionale, altrimenti la richiesta va valutata secondo le regole sui trasferimenti del GDPR.
+Perché l’articolo 48 è importante per le imprese globali?
Limita il modo in cui le organizzazioni rispondono alle richieste di governi e tribunali stranieri su dati dell’UE, aiutando a prevenire conflitti tra legge locale e obblighi del GDPR.

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