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Articolo 51 RGPD – Autorità di controllo

1.   Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l’applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione (l’«autorità di controllo»).

2.   Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l’Unione. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.

3.   Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l’autorità di controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.

4.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.


Domande frequenti sull’articolo 51

+Cos’è un’autorità di controllo secondo il GDPR?
L’articolo 51 impone a ciascuno Stato membro di istituire una o più autorità pubbliche indipendenti incaricate di sorvegliare e far applicare il GDPR nel proprio territorio.
+Cosa fa un’autorità di protezione dei dati?
Un’autorità di controllo sorveglia la conformità, gestisce i reclami, conduce indagini e può imporre misure correttive e sanzioni per le violazioni del GDPR.
+Quante autorità di controllo può avere un paese?
Uno Stato membro può istituire più di un’autorità di controllo; in tal caso deve designarne una a rappresentarlo nel Comitato europeo per la protezione dei dati.

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