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Articolo 55 RGPD – Competenza

1.   Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.

2.   Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l’autorità di controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si applica l’articolo 56.

3.   Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.


Domande frequenti sull’articolo 55

+Qual è la competenza di un’autorità di controllo?
L’articolo 55 conferisce a ciascuna autorità di controllo la competenza a svolgere i compiti ed esercitare i poteri nel territorio del proprio Stato membro.
+Quale autorità gestisce i trattamenti transfrontalieri?
I casi transfrontalieri sono gestiti tramite il meccanismo dell’autorità capofila, pur restando ciascuna autorità competente, in molti casi, per i trattamenti nel proprio territorio.
+Le autorità di protezione dei dati vigilano sui tribunali?
Le autorità di controllo non sono competenti a vigilare sui trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio della funzione giudiziaria.

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