GDPR – Diritto di Accesso
Il diritto di accesso svolge un ruolo centrale nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Da un lato, perché solo il diritto di accesso consente all’interessato di esercitare ulteriori diritti (come la rettifica e la cancellazione). Dall’altro, perché una mancata o incompleta divulgazione è soggetta a sanzioni.
La risposta a una richiesta di diritto di accesso include due fasi. Innanzitutto, il titolare del trattamento deve verificare se vengono trattati dati personali della persona che chiede informazioni. In ogni caso, si deve riportare un risultato positivo o negativo. Se la risposta è positiva, la seconda fase comporta una serie completa di informazioni. Il diritto di accesso include informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari, la durata pianificata di conservazione o i criteri per la loro definizione, informazioni sui diritti dell’interessato come rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, il diritto di opporsi, istruzioni sul diritto di presentare reclamo alle autorità, informazioni sull’origine dei dati, purché questi non siano stati raccolti dall’interessato stesso, ed eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione, con informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché le implicazioni e gli effetti previsti di tali procedure. Infine, ma non meno importante, se i dati personali vengono trasmessi a un paese terzo senza un livello adeguato di protezione, gli interessati devono essere informati di tutte le garanzie appropriate adottate.
Le informazioni possono essere fornite all’interessato per iscritto, elettronicamente o verbalmente ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, frasi 2 e 3 del GDPR, a seconda delle circostanze. Secondo l’articolo 12, paragrafo 3 del GDPR, le informazioni devono essere fornite senza ingiustificato ritardo, ma al più tardi entro un mese. Solo in casi motivati questo termine di un mese può essere eccezionalmente superato. Di regola, le informazioni devono essere fornite gratuitamente. Se, inoltre, vengono richieste ulteriori copie, si può richiedere un pagamento ragionevole che rifletta i costi amministrativi. Il titolare del trattamento può anche rifiutare le richieste di accesso dell’interessato se sono infondate o eccessive. Il titolare del trattamento ha inoltre il diritto, se sta trattando un grande volume di informazioni sull’interessato, che quest’ultimo specifichi la propria richiesta all’interno del diritto di accesso riguardo a specifici trattamenti di dati o tipo di informazioni.
Articoli gdpr pertinenti
Articolo 12 RGPD – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato
Articolo 15 RGPD – Diritto di accesso dell’interessato
Articolo 46 RGPD – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
Domande frequenti su Diritto di Accesso
Link esterni
Autorità
- [Data Protection Authority Ireland] Diritti e responsabilità di accesso. / ENG: Access Rights and Responsibilities
- [Data Protection Authority Ireland] Il diritto di accesso. / ENG: The Right of Access
- [European Commission] Quali dati e informazioni personali può accedere un individuo su richiesta? / ENG: What personal data and information can an individual access on request?
- [EU publications] Manuale sul diritto europeo alla protezione dei dati – Il diritto di accesso ai propri dati personali, pagina 216. / ENG: Handbook on European data protection law – The right of access to an individual’s own data, page 216
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