GDPR – Paesi terzi
In considerazione del commercio internazionale e della cooperazione, è essenziale al giorno d’oggi essere in grado di trasmettere dati anche a paesi terzi. L’esame della legittimità di tale trasferimento avviene in due fasi.
In primo luogo, il trasferimento di dati deve essere legale. Qualsiasi trattamento di dati personali è vietato ma soggetto alla possibilità di autorizzazione. Oltre al consenso, l’Art. 6 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) stabilisce ulteriori motivi di autorizzazione, come l’adempimento di un contratto o la protezione di interessi vitali. Per i dati personali speciali che richiedono un livello di protezione più elevato, l’Art. 9 del GDPR prevede requisiti legali separati.
Se il trasferimento di dati previsto soddisfa i requisiti generali, si deve verificare in un secondo passaggio se il trasferimento verso il paese terzo è consentito. Si deve distinguere tra paesi terzi sicuri e insicuri. I paesi terzi sicuri sono quelli per cui la Commissione Europea ha confermato un livello adeguato di protezione dei dati sulla base di una decisione di adeguatezza. In quei paesi, le leggi nazionali forniscono un livello di protezione dei dati personali paragonabile a quello delle leggi dell’UE. I paesi terzi che assicurano un livello adeguato di protezione sono: Andorra, Argentina, Canada (solo organizzazioni commerciali), Isole Faroe, Guernsey, Israele, Isola di Man, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, Giappone, Regno Unito e Corea del Sud. Il trasferimento di dati verso questi paesi è espressamente consentito.
Dal 10 luglio 2023, esiste una decisione di adeguatezza per il cosiddetto EU-US Data Privacy Framework. Questo consente il trasferimento di dati personali dall’UE a società e organizzazioni statunitensi che hanno aderito al Data Privacy Framework tramite certificazione. Le aziende e le organizzazioni già certificate possono essere trovate in questa lista. I trasferimenti di dati a società e organizzazioni statunitensi non certificate non possono più basarsi sulla Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) 2016/1250 del 12 luglio 2016 in conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adeguatezza dello scudo per la privacy UE-USA (Privacy Shield). Poiché con la sentenza “Schrems II” del 16 luglio 2020 (nel caso C-311/18), la CGUE ha dichiarato invalida questa Decisione di Esecuzione con effetto immediato. I trasferimenti di dati a società e organizzazioni statunitensi non certificate richiedono altre garanzie, secondo l’art. 44 e seguenti del GDPR, per creare un livello appropriato di protezione dei dati.
Se non esiste una decisione di adeguatezza per un paese, ciò non esclude necessariamente qualsiasi trasferimento di dati verso questo paese. Piuttosto, il titolare deve garantire in un altro modo che i dati personali siano sufficientemente protetti dal destinatario. Questo può essere garantito utilizzando clausole contrattuali standard, per i trasferimenti di dati all’interno di un Gruppo attraverso le cosiddette “regole aziendali vincolanti,” tramite l’impegno a rispettare i codici di condotta, che sono stati dichiarati dalla Commissione Europea come generalmente applicabili, o tramite la certificazione della procedura di trattamento dei dati.
Inoltre, ci sono diverse eccezioni che legittimano il trasferimento di dati a un paese terzo, anche se la protezione dei dati personali non può essere sufficientemente garantita. Più frequentemente, il consenso dell’interessato è rilevante in questo contesto. Allo stesso tempo, bisogna notare particolarmente i requisiti affinché tale consenso sia dato liberamente. Ulteriori eccezioni, come la trasmissione per adempiere a contratti, importanti motivi di interesse pubblico e l’esercizio di diritti legali sono di solito meno rilevanti nella pratica.
Articoli gdpr pertinenti
Articolo 40 RGPD – Codici di condotta
Articolo 42 RGPD – Certificazione
Articolo 44 RGPD – Principio generale per il trasferimento
Articolo 45 RGPD – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza
Articolo 46 RGPD – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
Articolo 47 RGPD – Norme vincolanti d’impresa
Articolo 48 RGPD – Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione
Articolo 49 RGPD – Deroghe in specifiche situazioni
Articolo 63 RGPD – Meccanismo di coerenza
Domande frequenti su Paesi terzi
Link esterni
Autorità
- [Data Protection Authority Ireland] Elaborazione transfrontaliera e sportello unico. / ENG: Cross-border processing and the one stop shop
- [Data Protection Authority Isle of Man] Trasferimenti verso paesi terzi. / ENG: Transfers to third countries
- [Article 29 Data Protection Working Party] WP244 – Linee guida sull’Autorità di controllo capofila. / ENG: WP244 – Guidelines on the Lead Supervisory Authority
- [Article 29 Data Protection Working Party] WP245 – Scudo per la privacy UE-USA Domande frequenti per le imprese europee. / ENG: WP245 – EU-US Privacy Shield F.A.Q. for European Businesses
- [European Commission] Quali norme si applicano se la mia organizzazione trasferisce dati al di fuori dell’UE? / ENG: What rules apply if my organisation transfers data outside the EU?
- [European Commission] Recesso del Regno Unito dall’Unione e UE – Norme in materia di protezione dei dati. / ENG: Withdrawal of the United Kingdom from the Union and EU – Rules in the field of data protection
- [EU publications] Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati – Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi/non aderenti o verso organizzazioni internazionali, pagina 253. / ENG: Handbook on European data protection law – Personal data transfers to third countries/non-parties or to international organisations, page 253
- [European Data Protection Board] Domande frequenti sulla sentenza della CGUE nella causa C-311/18. / ENG: FAQs on the judgment of the CJEU in Case C-311/18
Contributo esperto
- [IAPP] Principali 10 impatti operativi del GDPR: Parte 4 – Trasferimenti di dati transfrontalieri. / ENG: Top 10 operational impacts of the GDPR: Part 4 – Cross-border data transfers
- [A&L Goodbody] Il GDPR: Una guida per le imprese – Trasferimenti internazionali di dati, Pagina 29. / ENG: The GDPR: A Guide for Businesses – International Data Transfers, Page 29
Considerando appropriati
Considerando 101 – Principi Generali Per I Trasferimenti Internazionali Di Dati
Considerando 102 – Accordi Internazionali Per Un Adeguato Livello Di Protezione Dei Dati
Considerando 103 – Livello Appropriato Di Protezione Dei Dati Basato Su Una Decisione Di Adeguatezza
Considerando 104 – Criteri Per Una Decisione Di Adeguatezza
Considerando 105 – Considerazione Degli Accordi Internazionali Per Una Decisione Di Adeguatezza
Considerando 106 – Monitoraggio E Revisione Periodica Del Livello Di Protezione Dei Dati
Considerando 107 – Modifica, Revoca E Sospensione Delle Decisioni Di Adeguatezza
Considerando 108 – Garanzie Appropriate
Considerando 109 – Clausole Standard Di Protezione Dei Dati
Considerando 110 – Norme Vincolanti D’Impresa
Considerando 111 – Eccezioni Per Determinati Casi Di Trasferimenti Internazionali
Considerando 112 – Trasferimenti Di Dati Per Importanti Motivi Di Interesse Pubblico
Considerando 113 – Trasferimenti Qualificati Come Non Ripetitivi Che Riguardano Solo Un Numero Limitato Di Soggetti Interessati
Considerando 114 – Tutela Dell’Efficacia Dei Diritti E Degli Obblighi In Assenza Di Una Decisione Di Adeguatezza
Considerando 115 – Norme Nei Paesi Terzi In Contrasto Con Il Regolamento