Valutazione d’Impatto sulla Privacy – GDPR
Lo strumento per una valutazione d’impatto sulla privacy (PIA) o valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è stato introdotto con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (art. 35 del GDPR). Questo si riferisce all’obbligo del titolare del trattamento di effettuare una valutazione d’impatto e di documentarla prima di avviare il trattamento dei dati previsto. È possibile raggruppare la valutazione per diverse procedure di trattamento.
Fondamentalmente, una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati deve essere sempre condotta quando il trattamento potrebbe comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La valutazione deve essere effettuata soprattutto se uno degli esempi di regola stabiliti nell’Art. 35(3) del GDPR è pertinente. Al fine di specificare il linguaggio aperto della legge riguardo all’obbligo fondamentale di eseguire una valutazione di impatto sulla privacy, le autorità di controllo sono coinvolte. In una prima bozza, il Gruppo di Lavoro Articolo 29 ha creato un catalogo di dieci criteri che indicano che il trattamento comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica. Si tratta ad esempio di scoring/profilazione, decisioni automatiche che portano a conseguenze legali per i soggetti interessati, monitoraggio sistematico, trattamento di dati personali speciali, dati trattati su larga scala, la fusione o combinazione di dati raccolti da vari processi, dati su persone incapaci o con capacità di agire limitata, utilizzo di tecnologie più recenti o procedure biometriche, trasferimento di dati verso paesi al di fuori dell’UE/SEE e trattamento di dati che impedisce a coloro coinvolti di esercitare i loro diritti. Una valutazione d’impatto sulla privacy non è assolutamente necessaria se un’operazione di trattamento soddisfa solo uno di questi criteri. Tuttavia, se vengono soddisfatti diversi criteri, il rischio per gli interessati è previsto essere elevato e una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è sempre necessaria. In caso di dubbio e se è difficile determinare un rischio elevato, una DPIA dovrebbe comunque essere condotta. Questo processo deve essere ripetuto almeno ogni tre anni.
Inoltre, le autorità di controllo nazionali devono stabilire e pubblicare un elenco di operazioni di trattamento che richiedono sempre una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nella loro giurisdizione (elenco positivo). Sono anche libere di pubblicare un elenco di attività di trattamento che non richiedono specificamente una valutazione d’impatto sulla privacy (elenco negativo). Se un’azienda ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, il suo parere deve essere preso in considerazione durante la conduzione di un DPIA. Come e secondo quali criteri vengono valutate le conseguenze e i rischi per gli interessati rimane in gran parte senza risposta. I primi modelli erano guidati dagli schemi di ispezione degli standard ISO o dal Modello Standard di Protezione dei Dati.
Articoli gdpr pertinenti
Articolo 5 RGPD – Principi applicabili al trattamento di dati personali
Articolo 35 RGPD – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Articolo 36 RGPD – Consultazione preventiva
Articolo 57 RGPD – Compiti
Domande frequenti su Valutazione d’Impatto sulla Privacy
Link esterni
Autorità
- [European Commission] Quando è richiesta una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA)? / ENG: When is a Data Protection Impact Assessment (DPIA) required?
- [Article 29 Data Protection Working Party] WP 248 – Linee guida sulla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA). / ENG: WP 248 – Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA)
- [European Data Protection Supervisor] Valutazione della necessità di misure che limitano il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali: Un Toolkit. / ENG: Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data: A Toolkit
- [Data Protection Authority France] Metodo e software PIA. / ENG: PIA method and software
- [Data Protection Authority France] Elenco dei tipi di operazioni di trattamento per le quali è richiesta un’analisi d’impatto relativa alla protezione dei dati. / ENG: Liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est requise
- [Data Protection Authority Ireland] Valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA). / ENG: Data Protection Impact Assessments (DPIA)
- [Data Protection Authority Ireland] Elenco dei tipi di operazioni di trattamento dei dati che richiedono una DPIA / ENG: List of Types of Data Processing Operations which require a DPIA
- [Data Protection Authority Luxembourg] Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) / ENG: Data Protection Impact Assessment (DPIA)
- [EU publications] Manuale sul diritto europeo alla protezione dei dati – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva, pagina 179. / ENG: Handbook on European data protection law – Data protection impact assessment and prior consultation, page 179
Contributo esperto
- [Bitkom] Valutazione del Rischio & Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati. / ENG: Risk Assessment & Data Protection Impact Assessment
- [ISO] ISO/IEC 29134:2017 – Linee guida per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. / ENG: ISO/IEC 29134:2017 – Guidelines for privacy impact assessment
- [IAPP] Un processo di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati europeo. / ENG: A Process for Data Protection Impact Assessment Under the European General Data Protection Regulation
- [CIPL] Come le organizzazioni possono garantire la responsabilità ai sensi del GDPR. / ENG: How Organisations can Deliver Accountability under the GDPR
Considerando appropriati
Considerando 75 – Rischi Per I Diritti E Le Libertà Delle Persone Fisiche
Considerando 84 – Valutazione Dei Rischi E Valutazione D’Impatto
Considerando 89 – Eliminazione Dell’Obbligo Generale Di Segnalazione
Considerando 90 – Valutazione D’Impatto Sulla Protezione Dei Dati
Considerando 91 – Necessità Di Una Valutazione D’Impatto Sulla Protezione Dei Dati
Considerando 92 – Valutazione D’Impatto Sulla Protezione Dei Dati Più Ampia
Considerando 93 – Valutazione D’Impatto Sulla Protezione Dei Dati Presso Le Autorità
Considerando 94 – Consultazione Dell’Autorità Di Controllo
Considerando 95 – Assistenza Da Parte Del Responsabile Del Trattamento
Considerando 96 – Consultazione Dell’Autorità Di Controllo Nel Corso Di Un Processo Legislativo