Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dell’Unione dovrebbe essere conforme al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all’interno dell’Unione. Lo stabilimento implica l’effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un’organizzazione stabile. A tale riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica.
* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.
Perché il considerando 22 è importante per la conformità al GDPR?
Il considerando 22 chiarisce che il GDPR si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che il trattamento stesso avvenga all’interno o all’esterno dell’Unione. Sottolinea che ciò che conta è l’esistenza di uno stabilimento reale ed effettivo, non la forma giuridica come una filiale o una succursale. Questo considerando è importante perché amplia la portata territoriale del GDPR e garantisce che le organizzazioni che operano nell’UE non possano evitare la conformità semplicemente trattando i dati al di fuori dei suoi confini.