Considerando 61 – Momento Dell’Informazione *

L’interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l’interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l’interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all’interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibile comunicare all’interessato l’origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un’informazione di carattere generale.


* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.

Perché il considerando 61 è importante per la conformità al GDPR?

Il considerando 61 spiega quando le persone devono essere informate del trattamento dei loro dati personali. Le informazioni devono essere fornite al momento della raccolta dei dati o entro un periodo ragionevole se i dati provengono da un’altra fonte. Richiede inoltre di informare le persone prima che i dati siano condivisi con terzi o utilizzati per una nuova finalità, garantendo trasparenza durante tutto il ciclo di vita dei dati.

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