Considerando 42 – Onere Della Prova E Requisiti Per Il Consenso *

Per i trattamenti basati sul consenso dell’interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l’interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un’altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l’interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (10) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l’interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell’identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l’interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.


* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.

Perché il considerando 42 è importante per la conformità al GDPR?

Il considerando 42 sottolinea che quando il trattamento si basa sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha fornito un consenso valido. Il consenso deve essere informato, libero, specifico e presentato chiaramente in una forma comprensibile e facilmente accessibile. Inoltre, le persone devono avere una scelta reale e poter revocare il consenso senza conseguenze negative.

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