Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati personali riferite ad attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, quali le attività riguardanti la sicurezza nazionale. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell’esercizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione.
* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.
Perché il considerando 16 è importante per la conformità al GDPR?
Il considerando 16 chiarisce che il GDPR non si applica alle attività che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, in particolare quelle relative alla sicurezza nazionale e alla politica estera e di sicurezza comune. Evidenzia che il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in questi ambiti è escluso dai requisiti del GDPR. Questo considerando è importante perché definisce i confini del regolamento e assicura che alcune funzioni governative restino disciplinate da quadri giuridici separati. Le organizzazioni e le autorità pubbliche devono comprendere queste limitazioni per determinare correttamente quando si applicano gli obblighi del GDPR e quando regimi giuridici alternativi disciplinano le attività di trattamento dei dati.