Il diritto dell’Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell’Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l’ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui, compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari. Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.
Perché il considerando 73 è importante per la conformità al GDPR?
Il considerando 73 spiega che alcuni diritti previsti dal GDPR, come l’accesso, la rettifica o la portabilità dei dati, possono essere limitati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri quando necessario. Tali limitazioni devono essere proporzionate e giustificate, soprattutto per finalità quali la sicurezza pubblica, le indagini penali o gli interessi nazionali.
Per le organizzazioni, ciò significa che, sebbene i diritti degli interessati siano fondamentali, non sono assoluti. Qualsiasi limitazione deve avere una base giuridica ed essere attentamente bilanciata con i diritti e le libertà fondamentali.