È opportuno che anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell’Unione ad opera di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione sia soggetto al presente regolamento quando è riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione. Per stabilire se un’attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento dell’interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l’eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.
* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.
Perché il considerando 24 è importante per la conformità al GDPR?
Il considerando 24 spiega che il GDPR si applica ai titolari o responsabili del trattamento situati al di fuori dell’Unione europea quando monitorano il comportamento di persone all’interno dell’Unione. Ciò include il tracciamento delle persone su internet, la loro profilazione o l’analisi delle loro preferenze, comportamenti e atteggiamenti. Evidenzia che attività di monitoraggio come la pubblicità comportamentale o le tecnologie di tracciamento possono determinare l’applicabilità del GDPR. Questo considerando è essenziale perché garantisce che le persone siano protette anche quando il loro comportamento online viene analizzato da organizzazioni che operano al di fuori dell’UE.