Considerando 43 – Consenso Liberamente Prestato *

Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un’autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione.


* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.

Perché il considerando 43 è importante per la conformità al GDPR?

Il considerando 43 chiarisce che il consenso è valido solo se è prestato liberamente. Ciò significa che non deve esserci uno squilibrio di potere tra l’interessato e il titolare del trattamento, e che le persone devono avere una scelta reale. Il consenso non è considerato liberamente prestato se è collegato a un contratto o se la fornitura di un servizio è subordinata a un consenso non necessario per quel servizio.

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