Considerando 23 – Applicabile Ai Titolari/Responsabili Del Trattamento Non Stabiliti Nell’Unione Se Sono Presi Di Mira Interessati All’Interno Dell’Unione *

Onde evitare che una persona fisica venga privata della protezione cui ha diritto in base al presente regolamento, è opportuno che questo disciplini il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell’Unione effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento sono connesse all’offerta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento correlato. Per determinare se tale titolare o responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi agli interessati che si trovano nell’Unione, è opportuno verificare se risulta che il titolare o il responsabile del trattamento intenda fornire servizi agli interessati in uno o più Stati membri dell’Unione. Mentre la semplice accessibilità del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario nell’Unione, di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate di contatto o l’impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali l’utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o utenti che si trovano nell’Unione possono evidenziare l’intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi agli interessati nell’Unione.


* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.

Perché il considerando 23 è importante per la conformità al GDPR?

Il considerando 23 spiega che il GDPR si applica ai titolari o responsabili del trattamento situati al di fuori dell’Unione europea quando si rivolgono a persone all’interno dell’Unione. Ciò include l’offerta di beni o servizi o il monitoraggio del comportamento di persone nell’UE. Chiarisce che la semplice accessibilità di un sito web nell’UE non è sufficiente; deve esserci una chiara intenzione di rivolgersi agli interessati nell’UE. Questo considerando garantisce che le persone nell’UE rimangano protette anche quando le organizzazioni operano dall’esterno dell’Unione.

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