Qualora i dati personali siano trattati per finalità statistiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tale trattamento. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento, determinare i contenuti statistici, il controllo dell’accesso, le specifiche per il trattamento dei dati personali per finalità statistiche e le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato e per garantire il segreto statistico. Per finalità statistiche si intende qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari alle indagini statistiche o alla produzione di risultati statistici. Tali risultati statistici possono essere ulteriormente usati per finalità diverse, anche per finalità di ricerca scientifica. La finalità statistica implica che il risultato del trattamento per finalità statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale risultato o i dati personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche.
* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.
Perché il considerando 162 è importante per la conformità al GDPR?
Il considerando 162 si concentra sull’uso dei dati personali per finalità statistiche, spiegando che tale trattamento è consentito dal GDPR a condizione che siano presenti garanzie adeguate. Chiarisce che i risultati statistici sono generalmente aggregati e non destinati a identificare le persone, riducendo così i rischi per la privacy. Gli Stati membri possono definire norme specifiche relative all’accesso, ai metodi di trattamento e alle protezioni per garantire riservatezza e conformità.