Per contro, non è necessario imporre l’obbligo di fornire l’informazione se l’interessato dispone già dell’informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l’interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest’ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell’antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in essere.
* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.
Perché il considerando 62 è importante per la conformità al GDPR?
Il considerando 62 delinea le situazioni in cui le organizzazioni non sono tenute a fornire alle persone informazioni sul trattamento dei dati. Ciò include i casi in cui la persona dispone già delle informazioni, quando fornirle è impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato, oppure quando i dati sono trattati per finalità di archiviazione, ricerca o statistiche con garanzie adeguate in atto.