Al di là degli impegni internazionali che il paese terzo o l’organizzazione internazionale hanno assunto, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli obblighi derivanti dalla partecipazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale a sistemi multilaterali o regionali, soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali, nonché all’attuazione di tali obblighi. In particolare si dovrebbe tenere in considerazione l’adesione dei paesi terzi alla convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale. La Commissione, nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione nei paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali, dovrebbe consultare il comitato.
* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.
Perché il considerando 105 è importante per la conformità al GDPR?
Il considerando 105 è importante per la conformità al GDPR perché evidenzia che la Commissione europea deve tenere conto degli accordi e degli obblighi internazionali quando valuta l’adeguatezza della protezione dei dati nei paesi terzi. Ciò include la partecipazione a quadri globali o regionali relativi alla protezione dei dati. Tenendo conto di tali accordi, il GDPR garantisce che le decisioni di adeguatezza siano complete e riflettano il più ampio contesto giuridico e regolamentare del paese terzo. Questo approccio promuove coerenza, cooperazione e fiducia nei trasferimenti internazionali di dati.