È opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dell’Unione per la produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 338, paragrafo 2, TFUE, mentre le statistiche nazionali dovrebbero essere conformi anche al diritto degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto statistico per quanto riguarda le statistiche europee.
* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.
Perché il considerando 163 è importante per la conformità al GDPR?
Il considerando 163 sottolinea l’importanza di proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche europee e nazionali. Garantisce che le statistiche ufficiali siano sviluppate e condivise secondo rigorosi standard giuridici e di riservatezza. Ciò contribuisce a mantenere la fiducia nei sistemi statistici, assicurando al contempo che i dati personali utilizzati per produrre statistiche rimangano sicuri e siano trattati correttamente.