Considerando 31 – Non Applicabile Alle Autorità Pubbliche In Relazione Ai Loro Compiti Ufficiali *

Le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini dell’esercizio della loro missione istituzionale, quali autorità fiscali e doganali, unità di indagine finanziaria, autorità amministrative indipendenti o autorità dei mercati finanziari, responsabili della regolamentazione e della vigilanza dei mercati dei valori mobiliari, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che sono necessari per svolgere una specifica indagine nell’interesse generale, conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri. Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre essere scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre all’interconnessione di archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento.


* Questa non è la descrizione/titolo ufficiale del considerando qui.

Perché il considerando 31 è importante per la conformità al GDPR?

Il considerando 31 chiarisce che le autorità pubbliche che ricevono dati personali nell’ambito dei loro compiti ufficiali non dovrebbero essere considerate destinatari ai sensi del GDPR, purché i dati siano trattati in conformità agli obblighi di legge. Garantisce che le comunicazioni effettuate nell’interesse pubblico, ad esempio per finalità fiscali, indagini finanziarie o vigilanza regolamentare, siano gestite in modo appropriato. Questo considerando è importante perché distingue tra normali trasferimenti di dati e comunicazioni legalmente obbligatorie alle autorità, assicurando un trattamento lecito e mantenendo al contempo gli standard di protezione dei dati.

Torna in alto